Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/01/2008) Rv. 238766 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA | Deliberata aggressione di un gruppo di persone verso altre che si difendono - Configurabilità del delitto di rissa - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA
Ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorchè invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)