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Sez. L, Sentenza n. 5745 del 20/12/1989 (Rv. 464657 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO MILITARE ED ASSIMILATO - CUMULO CON ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464657-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA PER INVALIDITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO MILITARE ED ASSIMILATO - CUMULO CON ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo al disposto dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - che, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della Determinazione della misura della pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclude tale computabilità nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare, od assimilato, sia stato, o possa venire riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria - deve escludersi che abbia tale carattere sostitutivo e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici la pensione privilegiata per Invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato (nella specie, contratta durante il servizio di leva), atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria, e non già previdenziale, con la conseguenza che non è di ostacolo alla computabilità del servizio militare od assimilato ai fini suddetti. (Conf 8753/87, mass n 456149; (Conf 2615/89, mass n 462916).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)