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Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 08/07/1976 (Rv. 381359 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DONAZIONI (E ATTI DI LIBERALITA) - IN GENERE - DONAZIONE SUCCESSIVA ALL'1 GENNAIO 1948 - DI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N 841 DEL 1950 - NULLITA - IMPOSTA RIMBORSABILE O NON DOVUTA.*
Stato
decisa il 1976-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381359-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DONAZIONI (E ATTI DI LIBERALITA) - IN GENERE - DONAZIONE SUCCESSIVA ALL'1 GENNAIO 1948 - DI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE EX LEGGE N 841 DEL 1950 - NULLITA - IMPOSTA RIMBORSABILE O NON DOVUTA.*

Un atto di donazione successivo all'1 gennaio 1948 ed avente per oggetto terreni soggetti ad espropriazione a sensi della legge 21 ottobre 1950, n 841, puo annoverarsi fra gli Atti nulli in relazione ai quali l'art 14 n 2 del RD 30 dicembre 1923 n 3269 stabilisce che l'imposta di registro e rimborsabile o non e dovuta. (V 1609/71, mass n 352026; (V 3693/68, mass n 337000; (V 1291/66, mass n 322573; (V 867/64; (V 3000/60).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)