Sez. 1, Sentenza n. 1609 del 29/05/1971 (Rv. 352026 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - ATTI DICHIARATI NULLI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA SENTENZA - NULLITA DI VENDITE A SEGUITO DI ESPROPRIO PER RIFORMA FONDIARIA - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO DI ESPROPRIO*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - ATTI DICHIARATI NULLI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA SENTENZA - NULLITA DI VENDITE A SEGUITO DI ESPROPRIO PER RIFORMA FONDIARIA - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO DI ESPROPRIO*
Mentre, di norma, la restituzione dell'imposta di registro pagata per un atto nullo deve essere richiesta nel termine di decadenza di sei mesi dalla data in cui la sentenza che ha pronunciato la nullita e passata in giudicato (RD 30 dicembre 1923, n 3269, art 14, ultimo comma), nella ipotesi di cui all'art 20 della legge 21 ottobre 1950, n 841, la nullita dei negozi di vendita a seguito di espropriazione per riforma fondiaria dei terreni compravenduti, in Mancanza di sentenza che la dichiara, derivando direttamente dalla legge, deve essere fatta valere, ai fini della restituzione del tributo, nel normale termine di prescrizione, decorrente dalla data del decreto di espropriazione emesso in attuazione della riforma.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)