diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16271 del 26/04/2006 Cc. (dep. 11/05/2006) Rv. 234221 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Affidamento in prova al servizio sociale - Inammissibilità in caso di pluralità di pene da espiare il cui cumulo materiale superi il limite di tre anni di pena - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234221-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 47 ord. pen., laddove non consente l'affidamento in prova al servizio sociale, in assenza di un formale provvedimento di cumulo, nel caso di una pluralità di pene da espiare, il cui cumulo materiale supera il limite di tre anni di pena inflitta; ciò in quanto è riservato al legislatore stabilire il limite del contemperamento tra le esigenze di retribuzione e quelle di rieducazione e risocializzazione del reo, attraverso le forme alternative alla detenzione, in base ai presupposti determinati normativamente.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)