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Sez. L, Sentenza n. 7771 del 21/10/1987 (Rv. 455611 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RITENUTE CONSENTITE DALLA DISCIPLINA LEGALE O COLLETTIVA - OMISSIONE RELATIVA PREGRESSI SCIOPERI - RINUNCIA IMPLICITA ALL'EFFETTUAZIONE DI TRATTENUTE IN OCCASIONE DI SUCCESSIVI SCIOPERI AVVERRÀ MODIFICAZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA O PREVENTIVA RINUNCIA ALLA COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455611-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - RITENUTE CONSENTITE DALLA DISCIPLINA LEGALE O COLLETTIVA - OMISSIONE RELATIVA PREGRESSI SCIOPERI - RINUNCIA IMPLICITA ALL'EFFETTUAZIONE DI TRATTENUTE IN OCCASIONE DI SUCCESSIVI SCIOPERI AVVERRÀ MODIFICAZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA O PREVENTIVA RINUNCIA ALLA COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il fatto che il datore di lavoro, in occasione di pregressi scioperi dei dipendenti, abbia omesso di effettuare le ritenute consentitegli dalla disciplina legale o collettiva del rapporto non può di per sè essere considerato come rinuncia alla effettuazione di trattenute in occasione di successivi scioperi, né come rivelatore della formazione di un patto individuale o di una prassi aziendale modificativa dell'anzidetta disciplina, né, infine, come preventiva rinuncia alla compensazione ai sensi dello art. 1246 n. 4 cod. civ., non potendo tale particolare e specifico effetto ricollegarsi alla mera inerzia nel far valere un diritto. (V 5506/84, mass n 437169.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)