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Sez. L, Sentenza n. 5506 del 26/10/1984 (Rv. 437169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - CLAUSOLA COLLETTIVA CONTENENTE LA PREVISIONE DI EFFETTUARE RITENUTE SUGLI IMPORTI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE IN OCCASIONE DI SCIOPERI - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER PREGRESSI SCIOPERI - RINUNCIA DEL MEDESIMO ALLE RITENUTE PER SUCCESSIVI SCIOPERI O MODIFICAZIONE DELLA PREDETTA CLAUSOLA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - CLAUSOLA COLLETTIVA CONTENENTE LA PREVISIONE DI EFFETTUARE RITENUTE SUGLI IMPORTI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE IN OCCASIONE DI SCIOPERI - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER PREGRESSI SCIOPERI - RINUNCIA DEL MEDESIMO ALLE RITENUTE PER SUCCESSIVI SCIOPERI O MODIFICAZIONE DELLA PREDETTA CLAUSOLA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il fatto che il datore di lavoro abbia omesso, in occasione di pregressi scioperi dei dipendenti, di effettuare ritenute, ai sensi della disciplina collettiva del rapporto (nella specie, art. 36 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende di credito), sugli importi delle mensilità aggiuntive non può, di per sè, essere considerato né come rinuncia all'effettuazione di trattenute in occasione di successivi scioperi, né come rivelatore di un patto individuale o di una prassi aziendale modificativi, in senso favorevole ai lavoratori, della clausola collettiva anzidetta. (V 256/84, mass n 432519).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)