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Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 31/01/2012 (Rv. 621174 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO | Disciplina ex art. 936 cod. civ. - Presupposti - Assenza di vincolo contrattuale - Necessità - Applicabilità anche in caso di attività costruttiva da realizzare in adempimento di un'obbligazione da parte del cessionario del suolo - Esclusione - Conseguenze della risoluzione del preesistente contratto - Restituzioni ex art. 1458 cod. civ. - Fondamento - Fattispecie relativa alla cessione a prezzo simbolico di area edificabile con il vincolo di erigervi un impianto industriale.
Stato
decisa il 2012-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621174-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - QUALITÀ DI TERZO

La disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile esclusivamente quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi; tale requisito non sussiste, invece, quando l'attività costruttiva esprima non già l'esercizio di un diritto, bensì l'adempimento di un'obbligazione - nella specie, assunta dall'acquirente di un'area edificabile ceduta ad un prezzo simbolico, con il vincolo, però, di erigervi un impianto industriale - il cui mancato assolvimento, determinando la conseguente risoluzione, implica l'insorgenza di un obbligo restitutorio, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario, così da attuare il ripristino delle posizioni economiche rispettive, che vanno ricondotte tendenzialmente alla situazione preesistente alla stipula del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)