Sez. 2 - , Ordinanza n. 27900 del 23/11/2017 (Rv. 646082 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Disciplina ex art. 936 c.c. - Presupposti - Assenza di vincolo contrattuale - Necessità - Applicabilità anche in caso di attività costruttiva da realizzare in adempimento di un'obbligazione da parte del cessionario del suolo - Esclusione - Conseguenze della risoluzione del preesistente contratto - Restituzioni ex art. 1458 c.c..
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La disciplina dell'accessione ex art. 936 c.c. richiede, per la propria applicazione, che i soggetti coinvolti siano fra loro terzi e, cioè, non legati da un vincolo contrattuale, dovendosene escludere l'operatività ove, al contrario, l'attività costruttiva costituisca non già l'esercizio di un diritto, ma l'adempimento di un'obbligazione, nel qual caso la risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte determina l'insorgere di un obbligo restitutorio, ex art. 1458 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)