Sez. U, Sentenza n. 3505 del 16/10/1976 (Rv. 382259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO E CONDANNA AL PAGAMENTO DI ALCUNE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - PROVVEDIMENTO DELL'ENTE DI RIASSUNZIONE DEL DIPENDENTE CON RIPRISTINO INTEGRALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO E CONDANNA AL PAGAMENTO DI ALCUNE MENSILITA DI RETRIBUZIONE - PROVVEDIMENTO DELL'ENTE DI RIASSUNZIONE DEL DIPENDENTE CON RIPRISTINO INTEGRALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACQUIESCENZA - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA.*
Il provvedimento con il quale un ente pubblico, condannato dal giudice di appello al pagamento, in favore di un dipendente licenziato di alcune mensilita di retribuzione, in forza dell'affermata illegittimita del licenziamento, deliberi di riprendere in servizio il dipendente medesimo, e di ricostituire integralmente il rapporto di lavoro, costituisce, a prescindere dalla comunicazione allo interessato, un atto incompatibile con la volonta di proporre ricorso per Cassazione avverso quella sentenza di appello, e, quindi, rende improponibile il ricorso stesso per acquiescenza tacita, ai sensi dell'art 329 cod proc civ. (V 750/73, mass n 362985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)