Sez. 2, Sentenza n. 750 del 15/03/1973 (Rv. 362985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - PER FACTA CONCLUDENTIA - TACITA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - PER FACTA CONCLUDENTIA - TACITA - AMMISSIBILITA.*
L'acquiescenza ad un provvedimento del giudice, preclusiva dell'impugnazione, puo risultare o da un'accettazione espressa, anche per facta concludentia, cioe da Atti che facciano desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici, posti da una determinata situazione, o da un'accettazione tacita, che consista in Atti incompatibili con la volonta di avvalersi dell'impugnazione. (Conf 2030/67, mass n 329086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)