Sez. 1, Sentenza n. 11397 del 20/12/1996 (Rv. 501437 - 01)
USI CIVICI - IN GENERE | Concessione in affitto di bene di uso civico (terreno da pascolo) - Irregolarità nella gestione del bene da parte dell'affittuario - Estinzione del rapporto da parte dell'ente concedente mediante uso di poteri autoritativi - Inammissibilità - Conseguenze - Violazioni amministrative connesse all'uso del bene dopo l'esercizio dei suddetti poteri - Irrogazione di sanzione amministrativa con ordinanza - ingiunzione - Illegittimità.
USI CIVICI - IN GENERE
Qualora l'ente che rappresenta i beneficiari dell'uso civico abbia concesso in affitto il bene da esso gravato, le eventuali inadempienze dell'affittuario devono essere fatte valere dinanzi al giudice competente, in relazione alla natura privatistica del rapporto, e non possono fornire il presupposto per il legittimo esercizio dei poteri di derivazione pubblicistica connessi alla appartenenza del bene al demanio di uso civico; con la conseguenza che l'eventuale esercizio di tali poteri (avvenuto nella specie con ordinanza - diffida del Sindaco per la riconsegna di una malga alpina a causa di irregolarità della gestione) non è idoneo di per se a rendere illegittimo l'uso del bene da parte dell'affittuario e non costituisce quindi valido presupposto per l'emissione di ordinanza - ingiunzione, ai sensi della legge n. 689 del 1981, per le sanzioni amministrative previste per l'uso illegittimo del bene stesso (quali nella specie quelle di cui all'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di di boschi e di terreni montani, e all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n.950, recante sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 135, Legge 09/10/1967 num. 950 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)