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Sez. 1, Sentenza n. 8823 del 09/10/1996 (Rv. 500008 - 01)

USI CIVICI - IN GENERE | Controversia tra comune ed affittuario di un fondo appartenente al demanio di uso civico - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario - Questione di appartenenza del fondo al demanio di uso civico - Esclusione - Fattispecie relativa a transazione tra un comune ed un privato affittuario di una malga.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500008-01

USI CIVICI - IN GENERE

È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia tra il comune ed il privato, al quale il comune medesimo abbia concesso in affitto un fondo rustico, ove tale controversia verta sulla validità del rapporto di affitto e non investa questioni relative all'appartenenza di detto fondo al demanio di uso civico (nella specie, era stata stipulata, innanzi alla sezione specializzata agraria, una transazione tra un Comune ed un privato affittuario di una malga, con la quale si stabiliva che sulla malga stessa il privato avrebbe continuato ad esercitare il pascolo sino ad una certa data. Prima del tempo, il sindaco, giovandosi dei suoi poteri di imperio, aveva rescisso unilateralmente la concessione per asserite irregolarità nell'esercizio del pascolo da parte del privato. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza sindacale con la quale si ordinava al privato la riconsegna della malga).

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)