Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 07/10/1967 (Rv. 329508 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE - FATTI NON COSTITUENTI REATO, DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DALLA DATA DI CONSUMAZIONE DEL FATTO - FATTI COSTITUENTI ANCHE REATO, DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI LA SENTENZA E DIVENUTA IRREVOCABILE - NON COMPUTABILITA DEL TEMPO ANTECEDENTE ALLA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE - FATTI NON COSTITUENTI REATO, DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE DALLA DATA DI CONSUMAZIONE DEL FATTO - FATTI COSTITUENTI ANCHE REATO, DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI LA SENTENZA E DIVENUTA IRREVOCABILE - NON COMPUTABILITA DEL TEMPO ANTECEDENTE ALLA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE.*
Agli effetti della prescrizione dell'Azione disciplinare, di cui all'art. 51 della legge forense (R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), occorre tener distinto il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da un fatto punibile soltanto in tale Sede, in quanto il fatto stesso viola esclusivamente i peculiari doveri del professionista o incide solo sui requisiti di probita, di correttezza e di dirittura professionale, dal caso, invece, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti costituente anche reato e per i quali sia stata esercitata la Azione penale. Mentre nel primo caso il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno della consumazione del fatto, nel secondo caso il termine predetto non puo decorrere che dalla definizione del processo penale, e cioe dal giorno in cui la sentenza penale e divenuta irrevocabile. Ne, in detto ultimo caso, puo tenersi alcun conto, agli effetti della prescrizione, del periodo di tempo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, anche se in tal periodo il consiglio dell'ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia ritenuto di dover instaurare il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto Esercizio dell'Azione penale. (Conf. 2122-64, 2606-59).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)