Sez. U, Sentenza n. 3258 del 10/10/1969 (Rv. 343279 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - FATTO COSTITUENTE REATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - FATTO COSTITUENTE REATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE.*
Il termine di prescrizione dell'Azione disciplinare contro gli avvocati e procuratori, in ipotesi che detta Azione tragga origine da un fatto costituente reato ed abbia dato luogo all'Esercizio dell'Azione penale, decorre non dal momento in cui fu adottato il provvedimento cautelare della sospensione dall'Esercizio professionale, ma da quello nel quale e stato definito irrevocabilmente il processo penale. (V 127-69, massima n 338009 2297-67, massima n 329508).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)