Sez. 5, Sentenza n. 78 del 21/11/2003 Cc. (dep. 08/01/2004) Rv. 227372 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Programma criminoso - Differenza con unicità del disegno criminoso dei singoli reati fine - Fattispecie in tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta fino alla dichiarazione di fallimento.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
È configurabile un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta, allorché il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero indeterminato di delitti di truffa o di insolvenza fraudolenta e la consecutiva distrazione dei beni dell'impresa, nel cui nome gli associati svolgono l'attività contrattuale, fino a quando la stessa non venga dichiarata fallita. (Nell'occasione la Corte ha osservato prefigurare come termine dell'attività criminosa il momento della dichiarazione di fallimento - dichiarazione che è comunque subordinata all'iniziativa dei creditori dell'impresa e non è predeterminabile da parte degli associati - conferma la genericità del programma associativo e non dimostra, di per sè, l'unicità dell'iter criminoso, relativamente ai singoli reati-fine).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)