Sez. 3, Sentenza n. 7067 del 15/05/2002 (Rv. 554435 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza - Presupposto - Condizioni - Limiti - Stipula di contratto preliminare annullabile - Conoscenza da parte del mediatore della causa d'invalidità del contratto - Diritto del mediatore alla provvigione - Esclusione - Art. 1757, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In materia di mediazione, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita annullabile (nel caso, per essere stato stipulato dall'esercente la potestà anche in nome e per conto del figlio minore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, terzo comma, cod. civ.) il mediatore non ha diritto, ai sensi dell'art. 1757 cod. civ. alla provvigione, non rilevando, in contrario, che il genitore si fosse impegnato a chiedere l'autorizzazione giudiziale, giacché tale circostanza è inidonea a rimuovere il detto connotato di invalidità, né che il preliminare in questione sia stato erroneamente ricondotto al diverso schema del contratto sottoposto alla condizione sospensiva del successivo intervento dell'autorizzazione, in quanto al riguardo assume rilievo esclusivamente la circostanza che, in un giudizio promosso per la sua esecuzione, sia stata ad esso viceversa negata efficacia tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1757, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 320 com. 3, Cod. Civ. art. 322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)