Sez. 3, Sentenza n. 9676 del 03/10/1997 (Rv. 508533 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Spettanza - Presupposto - Conclusione dell'affare - Nozione - Stipula di un contratto preliminare - Inclusione - Limiti.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 cod. civ., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)