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Sez. 1, Sentenza n. 8278 del 07/06/2002 (Rv. 554973 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Procedura di concordato preventivo con cessione dei beni - Sospensione della vendita disposta dal G.D. - Revoca della sospensione ed aggiudicazione da parte del Tribunale - Provvedimento relativo - Impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Legittimazione dell'imprenditore concordatario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554973-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

È impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Tribunale, revocando la sospensione della vendita disposta dal G.D., aggiudichi i beni posti in vendita ed ordini all'aggiudicatario il versamento del prezzo. La legittimazione all'impugnazione spetta all'imprenditore concordatario, in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)