Sez. 1, Sentenza n. 10266 del 04/08/2000 (Rv. 539196 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Sospensione della vendita in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto - Giusto prezzo - Nozione - Potere del giudice delegato - Discrezionalità - Limiti - Impugnazione ex art. 111 Cost. del provvedimento di accoglimento o rigetto della sospensione - Ammissibilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, terzo comma, legge fall. (che attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere la vendita di un immobile quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto), costituisce uno strumento speciale e tipico dell'ordinamento concorsuale, destinato al conseguimento delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, al fine di rendere utilizzabili tutte le possibilità concrete di una migliore liquidazione dell'attivo. Sicché, il "giusto prezzo" al quale ragguagliare le offerte precedenti e successive all'aggiudicazione deve individuarsi come il prezzo realizzabile secondo il gioco delle domande ammissibili ed al rialzo degli interessati, ivi comprese le domande successive all'aggiudicazione (ma anteriori al decreto di trasferimento) che abbiano carattere di serietà. L'esercizio in concreto del potere discrezionale attraverso un provvedimento che sospenda o non la vendita deve essere sorretto, perché non si traduca in una irrazionale conduzione del procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare ed in una violazione delle finalità della liquidazione stessa nella quale sono coinvolti gli interessi che nel procedimento trovano tutela giuridica, da una motivazione tale da resistere alla censura di violazione di legge (nei termini dianzi precisati), proponibile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)