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Sez. L, Sentenza n. 2760 del 22/02/2003 (Rv. 560668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Concessione dell'integrazione salariale - Rapporto previdenziale conseguente - Inps - Parte del rapporto - Richiesta giudiziale di pagamento della prestazione - Legittimazione passiva dell'Inps - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di "adiectus solutionis causa" o "incaricato ex lege", somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale. Ne consegue che l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)