Sez. L, Sentenza n. 12867 del 29/12/1998 (Rv. 521945 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Provvedimento di concessione dell'integrazione salariale - Natura costitutiva - Conseguente insorgenza del rapporto previdenziale e delle relative posizioni di diritto soggettivo - Fattispecie relativa ad omessa richiesta di integrazione salariale da parte del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In relazione sia alla cassa integrazione guadagni ordinaria sia a quella straordinaria, il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale (di competenza per quella ordinaria dell'INPS e per quella straordinaria del Ministero del lavoro) ha natura costitutiva sicché solo a seguito di esso sorgono il rapporto previdenziale e le relative posizioni soggettive, consistenti nel diritto del lavoratore alla prestazione costituita dall'integrazione salariale e nel diritto del datore di lavoro ad ottenere dall'istituto previdenziale (mediante un sistema di conguaglio con i contributi da lui dovuti) il rimborso delle somme da esso, quale "adiectus solutionis causa" o "mandatario ex lege", versate ai suoi dipendenti per conto dell'istituto non più a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale. (Nel caso di specie, non essendovi stata in relazione ai dipendenti che avevano agito in giudizio contro la società datrice di lavoro per ottenere il trattamento salariale di CIGS un provvedimento di concessione della cassa integrazione, la S.C. - confermando la sentenza impugnata - ha ritenuto che non fosse configurabile alcuna responsabilità, né in via diretta né in via di rivalsa della società, dell'istituto assicurativo per il pregiudizio subito dai lavoratori essendo la responsabilità per quanto accaduto addebitabile alla condotta della società medesima che non aveva avanzato, per i suddetti lavoratori, una richiesta di integrazione salariale, adducendo contro la realtà che il loro rapporto lavorativo dovesse inquadrarsi nei contratti di formazione e lavoro, laddove esso era in realtà - come accertato in sede giudiziale - a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)