Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 26/07/1994 (Rv. 487520 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Creditore impugnante - Contestazione del credito - Fondatezza - Prova - Onere - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
Con riguardo all'impugnazione prevista dall'art. 100 legge fall. - con cui può essere fatto valere qualsiasi motivo di esclusione del credito ammesso e delle relative garanzie, senza che l'eventuale difetto di motivazione del decreto di ammissione implichi la nullità del provvedimento - non è il creditore ammesso a dover fornire nuovamente la prova del suo credito, il quale è assistito dalla favorevole valutazione che ne ha fatto il giudice della verifica, ma è il creditore impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)