Sez. 2, Sentenza n. 3819 del 09/06/1986 (Rv. 446662 - 01)
DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - MORTE DEL DONATARIO - AZIONE DI RISOLUZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI FIGLI MINORI - ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ DA PARTE DI QUESTI SENZA BENEFICIO D'INVENTARIO - PREVENTIVA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - NECESSITÀ.*
DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - MORTE DEL DONATARIO - AZIONE DI RISOLUZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI FIGLI MINORI - ACCETTAZIONE DELLA EREDITÀ DA PARTE DI QUESTI SENZA BENEFICIO D'INVENTARIO - PREVENTIVA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - NECESSITÀ.*
L'Azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'Onere, da cui la medesima sia gravata ai sensi dell'art. 793 cod. civ., va proposta, in caso di morte del donatario cui siano succeduti dei figli minori, nei confronti di tutti questi ultimi, ma qualora gli stessi, per mezzo del loro rappresentante legale, non abbiano accettato l'eredità nelle forme previste inderogabilmente dalla legge (accettazione espressa con beneficio d'inventario), è necessaria la preventiva nomina di un curatore speciale ai medesimi, a norma dell'art. 321 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)