Sez. T, Ordinanza n. 23895 del 22/07/2026 (Rv. 679519-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto analogico - Mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo - Improcedibilità - Esclusione - Presupposti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale cartaceo non determina l'improcedibilità del ricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l'omissione in una mera irregolarità, non lesiva dello scopo dell'atto.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)