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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17795 del 08/09/2016 (Rv. 641859 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio - Nomina di una terna di esperti - Relative spese - Imputabilità - Criteri.
Stato
decisa il 2016-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641859-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nell'ipotesi di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001, l'art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della terna di esperti nominati per la quantificazione dell'indennità siano liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l'individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l'indennità provvisoria di stima determinata dall'autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d'ufficio in sede di giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)