Sez. 1, Sentenza n. 12774 del 22/11/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203340 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Definizione allo stato degli atti - Ulteriori acquisizioni probatorie - Esclusione - Accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato - Preclusione - Insussistenza.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere
L'imputato che chiede il giudizio abbreviato sa che sarà giudicato alla stregua del compendio probatorio assemblato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, e quindi rinuncia all'acquisizione di ulteriori elementi di prova, concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Ma non rinuncia, né potrebbe rinunciare, all'accertamento della imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile - così come di quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l'art. 70 cod. proc. pen. - può disporre i necessari accertamenti. Ed è evidente che nell'un caso, come nell'altro, l'atto da compiere lasci integro il compendio probatorio, che quindi consentirà il giudizio di colpevolezza alla stregua degli atti raccolti nelle indagini preliminari e, conseguentemente, l'adozione del rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)