Sez. 3, Sentenza n. 26630 del 07/06/2002 Ud. (dep. 12/07/2002) Rv. 222113 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Mancata indicazione della sezione - Nullità per insufficiente indicazione del giudice competente - Esclusione - Fondamento.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod.proc.pen., sotto il profilo dell'insufficiente indicazione del giudice competente, in relazione all'art. 552, comma 1 lett. d), il decreto di citazione a giudizio che manchi della specificazione della sezione presso la quale deve essere celebrato il dibattimento, atteso che la legge non prescrive tale indicazione e che peraltro tale mancanza non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)