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Sez. 1, Sentenza n. 8051 del 22/07/1995 (Rv. 493401 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE | Sentenza di appello emessa nel processo di revocazione contro crediti ammessi - Impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ. da parte del fallito subentrante al curatore nel processo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493401-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IMPUGNABILI - IN GENERE

La sentenza di appello emessa nel processo di revocazione contro crediti ammessi, promosso dal curatore ai sensi dell'art. 102 legge fall. - che si instaura sin dall'inizio come un qualsiasi processo di cognizione (ordinaria) sottomesso alle regole processuali proprie della legge fallimentare, di modo che contro la sentenza di primo grado è ammissibile l'appello ed il ricorso per cassazione - è impugnabile per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., senza che possa invocarsi il divieto di cui all'art. 403 cod. proc. civ., nei termini processuali previsti dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. anche dal fallito che subentri al curatore nel processo (in applicazione della regola dell'ultimo comma dell'art. 102 legge fall.) soggetto alle stesse regole processuali vigenti al momento del subingresso. Infatti l'istituto della revocazione contro crediti ammessi, proponibile dal curatore o da qualunque creditore che vi abbia interesse ai sensi dell'art. 102 sopracitato, costituisce un rimedio processuale proprio della procedura fallimentare distinto ed autonomo rispetto a quello della cassazione delle sentenze per revocazione pronunciate in un normale giudizio di cognizione ordinario in grado di appello o in unico grado ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., senza che per qualche analogia l'uno istituto possa ritenersi sostituibile all'altro, soprattutto in relazione alle regole giuridiche processuali che disciplinano separatamente la revocazione fallimentare da quella ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403, Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)