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Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 10/06/1981 (Rv. 414390 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DIFFERENZE RISPETTO AL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE DISCIPLINATO DALL'ART 395 COD PROC CIV - RINVENIMENTO DI DOCUMENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414390-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DIFFERENZE RISPETTO AL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE DISCIPLINATO DALL'ART 395 COD PROC CIV - RINVENIMENTO DI DOCUMENTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'Azione di revocazione dei crediti ammessi, prevista dall'art 102 della legge fallimentare per i casi in cui si scopra che l'ammissione medesima e stata determinata da falsita, dolo od errore essenziale di fatto, ovvero si rinvengano documenti decisivi prima ignorati, integra un mezzo d'impugnazione straordinario, parzialmente diverso dal corrispondente rimedio di carattere generale regolato dagli artt 395 e seguenti cod proc civ, in quanto e esperibile per tutta la durata del procedimento concorsuale, senza l'osservanza di un termine da detta scoperta o da detto recupero, e, inoltre, si ricollega a presupposti non del tutto coincidenti con quelli contemplati dal citato art 395 cod proc civ. in particolare, per quanto riguarda l'ipotesi del rinvenimento di documenti, la ammissibilita di tale revocazione fallimentare postula la decisivita dei documenti stessi, cioe l'astratta idoneita dei fatti documentati a determinare una modificazione del provvedimento impugnato in senso favorevole alla parte istante (curatore o creditore), nonche la circostanza che quest'ultima ne ignorasse in precedenza l'esistenza, ma prescinde dalla ragione dell'ignoranza, la quale, pertanto, spiega rilievo anche nel caso in cui sia ascrivibile a negligenza. (V 3868/75, mass n 378115).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)