Sez. 2, Sentenza n. 960 del 05/02/1983 (Rv. 425724 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIESAMINABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - CONDIZIONI - RAPPORTO DI CONNESSIONE CON LE QUESTIONI SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIESAMINABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - CONDIZIONI - RAPPORTO DI CONNESSIONE CON LE QUESTIONI SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
La mancata espressa riproposizione, con l'atto di gravame, di una questione decisa dal primo giudice non osta a che la medesima possa e debba essere riesaminata dal giudice d'appello, ove si ponga in rapporto di connessione con quelle specificamente investite dai motivi dell'impugnazione nell'ambito dello stesso capo della sentenza denunciata. (V 758/79, mass n 396933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)