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Sez. 2, Sentenza n. 758 del 05/02/1979 (Rv. 396933 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - DEVOLUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - RIESAME DELLE PARTI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON COSTITUENTI OGGETTO DI SPECIFICA TRATTAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396933-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - DEVOLUZIONE DELL'INTERA CONTROVERSIA AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - RIESAME DELLE PARTI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON COSTITUENTI OGGETTO DI SPECIFICA TRATTAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - ESTENSIONE.*

Quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nella citazione in appello risulti la volonta di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, il giudice d'appello deve riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado le quali, pur essendo state appellate nell'ambito dell'integrale impugnazione di tale pronuncia, non siano state oggetto - a differenza di altre - di specifica trattazione nell'atto di appello. (Conf 2755/73, mass n 366287).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)