Sez. L, Sentenza n. 6443 del 23/06/1999 (Rv. 527906 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FERROVIERI - IN GENERE | Privatizzazione del rapporto di lavoro - Permanenza del rapporto previdenziale e pensionistico proprio dei dipendenti statali - Riscatto di periodi di studi universitari - Ammissibilità - Limiti.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FERROVIERI - IN GENERE
Benché il rapporto di lavoro delle Ferrovie dello Stato sia regolato dal diritto privato per effetto della trasformazione dell'azienda pubblica in ente pubblico economico, permane per i dipendenti il rapporto previdenziale e pensionistico proprio dei dipendenti statali, anche dopo la trasformazione dell'ente FF.SS. in società per azioni. Sicché - rispetto al lavoratore privato che in generale può liberamente riscattare, presso la propria gestione assicurativa, i periodi di studi universitari - il dipendente transitato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato può chiedere il ricongiungimento di tale periodo riscattato in precedenza, in costanza di un ordinario rapporto di lavoro di diritto privato, soltanto se questo sia in relazione con l'attuale carriera di appartenenza, in quanto la possibilità di unificazione delle posizioni assicurative incontra i limiti vigenti nell'ordinamento pubblico che non consente il riscatto del periodo di laurea in assenza di una strumentalità direttamente finalizzata allo svolgimento del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)