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Sez. 2, Sentenza n. 5 del 02/01/1968 (Rv. 330782 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI -OMESSA DIMOSTRAZIONE DEL TRIBUTO - VALORE INDETERMINABILE- ESCLUSIONE - NON SOTTOPOSIZIONE DELL'IMMOBILE A TRIBUTO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1968-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330782-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI -OMESSA DIMOSTRAZIONE DEL TRIBUTO - VALORE INDETERMINABILE- ESCLUSIONE - NON SOTTOPOSIZIONE DELL'IMMOBILE A TRIBUTO - ONERE DELLA PROVA.*

La cause relative ai beni immobili non possono essere ritenute di valore indeterminabile e, quindi, di Competenza del tribunale in base al solo fatto che l'attore abbia omesso di produrre il certificato catastale o di fornire la dimostrazione del tributo- . Pertanto ove il convenuto eccepisca l'incompetenza per valore del pretore adito ma non fornisca la prova della misura del tributo ne risulti che l'immobile ne sia esente, l'eccezione stessa deve essere disattesa. La prova che l'immobile non e sottoposto a tributo puo ritenersi raggiunta in base agli Atti, quando la parte che eccepisce l'incompetenza abbia specificato e risultino i concreti presupposti di fatto dell'eccezione e l'altra parte non soltanto non abbia contestato tale assunto ma si sia limitata a sostenere la Competenza del pretore adito in base ad una norma diversa.. (sulla prima parte, Conf. Sentenza n.268-66, massima n.320506, Cfr. N.1955-66, massima n.323793).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)