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Sez. 2, Sentenza n. 750 del 15/03/1973 (Rv. 362986 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - LOCAZIONE A TERZI DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - USO ILLEGITTIMO DA PARTE DEL CONDUTTORE - RESPONSABILITA DEL CONDOMINIO-LOCATORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362986-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - LOCAZIONE A TERZI DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - USO ILLEGITTIMO DA PARTE DEL CONDUTTORE - RESPONSABILITA DEL CONDOMINIO-LOCATORE - FATTISPECIE.*

Il condomino che abbia concesso in locazione il suo piano o porzione di piano e responsabile dell'uso illegittimo che il conduttore faccia, senza sua opposizione, dei locali avuti in locazione, in danno degli altri condomini. (in applicazione di tale principio la SC ha ritenuto che esattamente i giudici del merito avevano ritenuto la legittimazione passiva del condomino-locatore convenuto in giudizio dallo amministratore del condominio per la violazione da parte del conduttore delle clausole della convenzione condominiale che stabilivano il divieto di destinare i singoli locali dell'edificio a determinati Usi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)