Sez. 2, Sentenza n. 8239 del 29/08/1997 (Rv. 507335 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI | Locazione a terzi dell'immobile di proprietà esclusiva - Uso dell'immobile da parte del conduttore in contrasto con i divieti del regolamento condominiale - Responsabilità del condomino nei confronti del condominio - Configurabilità - Limiti - Condizioni - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI
Il condomino siccome principale destinatario delle norme regolamentari si pone nei confronti della collettività condominiale non solo come responsabile delle dirette violazioni di quelle norme da parte sua ma anche come responsabile delle violazioni delle stesse norme da parte del conduttore del suo bene, essendo tenuto non solo ad imporre contrattualmente al conduttore il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal regolamento ma altresì a prevenirne le violazioni e a sanzionarle anche mediante la cessazione del rapporto. (Nella fattispecie i giudici di merito - con sentenza confermata dalla S.C. - avevano condannato il condomino a cessare l'utilizzazione abusiva del proprio appartamento, dato in locazione ad uso abitativo e in effetti adibito dal conduttore ad ambulatorio tricologico, in contrasto con il divieto del regolamento condominiale, e a risarcire al condominio i danni conseguenti a tale uso, addebitando al condomino - locatore di non aver fatto ricorso ai rimedi giudiziari previsti, in particolare, dall'art. 80 della legge cosiddetto dell'"equo canone" per l'ipotesi di uso diverso da quello pattuito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1571, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)