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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018 (Rv. 648213 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | - Violazione e falsa applicazione di legge - Motivi - Modalità di deduzione - Specificità - Riferimento all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Necessità - Contrarietà a indirizzo consolidato ovvero sollecitazione di mutamento di giurisprudenza - Differenze.
Stato
decisa il 2018-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648213-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis lett. 1), Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)