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Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016 (Rv. 639725 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Violazione o falsa applicazione di norme processuali - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639725-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ivi trascritto quelle parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell'atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati nella comparsa conclusionale di secondo grado e la conseguente erroneità del loro rigetto in rito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)