Sez. 1, Sentenza n. 6012 del 24/04/2001 (Rv. 548179 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Per territorio - Residenza del coniuge convenuto - Individuazione - Criteri - Casa coniugale - Residenza presunta - Prova contraria - Ammissibilità - Soggetto onerato - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA
Al fine dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del criterio "del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda" (art. 706 cod. proc. civ.), tale luogo deve essere identificato, sia pur in via soltanto presuntiva, con la casa coniugale, da ritenersi, sino a prova contraria, luogo di dimora abituale di tutti i componenti della famiglia. Tale presunzione può, peraltro, legittimamente superarsi fornendo la prova - il cui onere grava sul coniuge che contesti la detta circostanza - del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda stessa a causa dello spostamento, da parte del predetto coniuge, della propria abituale dimora in un altro luogo (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, nella specie, dichiarato competente per territorio il giudice del luogo ove era ubicata la casa coniugale nonostante il coniuge istante per la separazione avesse, per tutta la durata del matrimonio, conservato la residenza anagrafica in altra città, ove dimorava stabilmente nel corso della settimana per motivi lavorativi, facendo ritorno presso la casa coniugale soltanto nel week - end).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)