Sez. 1, Sentenza n. 4492 del 05/05/1999 (Rv. 526036 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Competenza per territorio - Residenza del coniuge convenuto - Determinazione - Criteri - Identificazione in via presuntiva con la casa coniugale - Limiti - Superamento della presunzione - Prova del trasferimento altrove della dimora abituale - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA
Al fine dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (ex art. 706 cod. proc. civ.), tale luogo deve essere identificato con la casa coniugale, la quale individua presuntivamente la residenza, cioè il luogo di dimora abituale, di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova del verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza prima della proposizione della domanda stessa, a causa dello spostamento, da parte del coniuge, della propria dimora in un altro luogo, nel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice di questo luogo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)