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Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 22/02/2008 (Rv. 601804 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Scioglimento del contratto - Sentenza di risoluzione per inadempimento del venditore - Effetti - Prestazioni da eseguire - Effetto liberatorio "ex nunc" - Prestazioni già eseguite - Effetto recuperatorio "ex tunc" - Restituzione delle somme ricevute dal venditore - Decorrenza degli interessi legali - Fattispecie relativa alla consegna di un dipinto non autentico.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601804-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

La sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio "ex nunc" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "ex tunc", ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente. (Nella specie, la S.C, ravvisando l' "aliud pro alio" nella consegna al compratore di un dipinto non autentico, ha ritenuto non idonea a neutralizzare l'obbligo del venditore di corrispondere gli interessi legali sul denaro da restituire la detenzione della "res" sino alla esecuzione della sentenza di risoluzione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)