Sez. 2, Sentenza n. 11511 del 21/10/1992 (Rv. 479092 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione | Prestazioni da eseguire - Effetto liberatorio "ex nunc" - Prestazioni già eseguite - Effetto liberatorio "ex tunc" - Risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento del venditore restituzione delle somme ricevute - Decorrenza degli interessi legali.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione
La sentenza di risoluzione per inadempimento produce riguardo alle prestazioni da eseguire un effetto liberatorio "ex nunc" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "ex tunc" (tranne che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica). Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)