Sez. 3, Sentenza n. 820 del 25/03/1970 (Rv. 346149 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - PRESUPPOSTI - UNICITA DEL FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - PRESUPPOSTI - UNICITA DEL FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
L'unicita del fatto illecito, sulla quale si fonda la responsabilita solidale di cui all'art 2055 cod civ, va riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identita delle azioni dei danneggianti ne delle norme giuridiche violate da costoro. (V 1598-69, massima n 340516 337912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)