Sez. L, Sentenza n. 615 del 25/01/1984 (Rv. 432864 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982 - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza 30 novembre 1982 n. 204) dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non estende ai licenziamenti disciplinari le garanzie procedurali previste dai primi tre commi, se non espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro - conformemente all'efficacia propria delle sentenze della Corte costituzionale, le quali incidono anche sui rapporti instauratisi in passato e che sono tuttora in corso di svolgimento, non essendosi consolidati né in virtù di un giudicato né altrimenti esauriti con conseguente intangibilità - opera anche nei giudizi pendenti alla data di pubblicazione della relativa decisione con la conseguenza che deve essere cassata la sentenza la quale, pur pronunziata anteriormente a tale data, abbia fatto applicazione della cessata normativa in contrasto con il significato da essa assunto a seguito della riferita parziale dichiarazione di incostituzionalità. (V 3756/83, mass n 428668).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)