Sez. L, Sentenza n. 3756 del 01/06/1983 (Rv. 428668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CLAUSOLE DI CONTRATTI COLLETTIVI CHE SANCISCANO L'APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EFFICACIA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CLAUSOLE DI CONTRATTI COLLETTIVI CHE SANCISCANO L'APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - EFFICACIA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 204 DEL 1982.*
Le clausole di contratti collettivi che, in materia di licenziamento disciplinare, sanciscono l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, si risolvono (a seguito della sentenza n. 204 del 1982 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi di tale norma nella parte in cui non se ne prevede l'applicabilità ai licenziamenti suddetti, per i quali i commi stessi non siano espressamente richiamati dalla disciplina legislativa, collettiva o comunque validamente posta dal datore di lavoro) in uno strumento per evidenziare l'intento di assicurare al lavoratore un'adeguata tutela in un settore di particolare Rilevanza sociale e ciò in piena conformità al principio costituzionale di uguaglianza, posto che, dopo la suddetta sentenza, non è più consentita alcuna discriminazione fra casi in cui il licenziamento disciplinare è convenzionalmente assoggettato alla disciplina di cui alle menzionate Disposizioni di legge e casi in cui difetta tale estensione, che ormai opera de iure.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)