Sez. L, Sentenza n. 5044 del 24/05/1999 (Rv. 526588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Pubblicità del cosiddetto codice disciplinare - Affissione in luogo accessibile a tutti - Valutazione del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudizio sulla modalità delle forme di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare e la valutazione della loro idoneità a configurare, per le modalità in concreto seguite dal datore di lavoro, quell'<<affissione in luogo accessibile a tutti>> di cui all'art. 7, comma primo, dello Statuto dei lavoratori, che condiziona la legittimità delle sanzioni disciplinari, nonché dello stesso licenziamento disciplinare, sono devoluti al giudice del merito, la cui decisione, se assistita da motivazione congrua e logica, è insuscettibile di censure in sede di legittimità. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui il contratto collettivo di categoria sanzionava specificamente, come illecito disciplinare, valutabile quindi anche ai fini del licenziamento disciplinare, l'inosservanza del lavoratore all'obbligo di reperibilità in caso di assenza per malattia).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)