Sez. L, Sentenza n. 20733 del 03/10/2007 (Rv. 599989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari, l'obbligo di affissione delle norme disciplinari in luogo accessibile a tutti, che a norma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 condiziona la legittimità della sanzione disciplinare, va inteso nel senso che l'accesso deve essere libero e comodo, ossia senza difficoltà particolari, mentre non è richiesta l'affissione in un luogo in cui i dipendenti debbano passare necessariamente né nelle bacheche aziendali. (Nella specie, la sentenza di merito aveva ritenuto sufficiente l'affissione, in luogo del codice disciplinare, del testo integrale del contratto collettivo non più in vigore - ma non modificato sul punto da quello successivo- , mentre aveva ritenuto non adeguata l'affissione in luogo - diverso dalle bacheche sindacali ed aziendali esistenti - in cui non era più necessario il passaggio dei lavoratori; la S.C., che ha ritenuto la sentenza correttamente motivata in ordine all'oggetto dell'affissione, ha cassato la sentenza con rinvio riguardo al luogo di affissione, affermando il principio su riportato).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)