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Sez. 3, Sentenza n. 1390 del 21/03/1996 Cc. (dep. 17/05/1996) Rv. 205432 - 01

Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma | Riferimento esplicito alla natura di querela dell'atto - Necessità - Esclusione - Evidenza dell'istanza punitiva - Sufficienza - Interpretazione dell'atto con cui vengono esposti i fatti - Criteri - Istanza punitiva rilevabile da comportamenti successivi - Esclusione - Fattispecie - Denuncia per abusi sessuali e successiva presentazione tardiva della querela.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205432-01

Azione penale - Querela - Dichiarazione e forma

Per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, ma deve manifestarsi in forma esplicita o implicita la volontà di chiedere la punizione del colpevole, tale intenzione non può però essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia e quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo, essa deve essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all'art. 1370 cod. civ., sia per il principio generale vigente nel settore penale "in dubio pro reo", nel senso di escludere la natura di querela dell'atto di denuncia. (Nel caso di specie la corte ha ritenuto che non potesse ritenersi querela la denuncia di un abuso sessuale interpretabile come semplice istanza di diffida, seguita da una formale querela presentata però oltre il termine massimo previsto dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)