Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 24/01/2001 Ud. (dep. 15/03/2001) Rv. 218329 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Denunzia - Volontà di perseguire il colpevole implicitamente espressa - Ammissibilità - Successivo comportamento processuale - Valore sintomatico.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)