Sez. 6, Sentenza n. 4645 del 20/01/1982 Ud. (dep. 04/05/1982) Rv. 153560 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - INDICAZIONI DI "PASTA FRESCA" - SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - INDICAZIONI DI "PASTA FRESCA" - SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
La legge 586/67 prevede l'uso delle denominazioni "pasta fresca" o "pasta secca" a seconda che la pasta sia stata sottoposta o meno ad un procedimento di essiccazione, e presenti quindi una certa percentuale di umidità. La indicazione "pasta fresca" non riguarda pertanto l'epoca più o meno recente di produzione, ma solo quella percentuale di umidità prevista dalla legge, e quindi può essere attribuita anche alla pasta venduta in confezioni sottovuoto. (V mass n 145894).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)